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martedì 11 giugno 2013

Ugl e Confindustria siglano accordo su rappresentanza



Con la presente intesa le parti intendono dare applicazione all’accordo del 28

giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai quali ispirare la

regolamentazione attuativa e le necessarie convenzioni con gli enti

interessati.

Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni

firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.



1 Come definito al punto 1 dell’accordo 28 giugno 2011, la certificazione

della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della

contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti alle

deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e

lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni

sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.

2 Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS, tramite

un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens),

predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il

presente accordo. L’INPS, una volta elaborato il dato di

rappresentatività relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito

di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di

competenza, lo trasmetterà al CNEL.

3 Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori

nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno

2

esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione

Sindacale aderente alla Confederazione firmataria della presente

intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei

36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione.

Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di

rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe

certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.

4 I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle

RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei

Garanti di cui all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, o analogo

organismo , e trasmessi al CNEL. Il CNEL raccoglierà i dati relativi ai

voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati

relativi agli iscritti ricevuti dall’INPS, ne effettuerà la ponderazione al

fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione

sindacale aderente alla Confederazione firmataria della presente intesa

e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.

5 La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione

sindacale aderente alla Confederazione firmataria della presente intesa,

utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così

come definita nell’intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sarà determinata

come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli

iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul

totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due

dati.

6 Fermo restando quanto già sopra definito in materia di RSU, nonché

quanto previsto dall’accordo del 28/6/2011, le parti convengono che:

3

viene confermato il principio stabilito nell’Accordo Interconfederale del



20 dicembre 1993, ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alla

Confederazione firmataria della presente intesa, o che comunque ad

essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU,

rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi

della legge n. 300/70;

le organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione firmataria della



presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui

siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire

RSA;

le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate



nei successivi sei mesi;

le RSU saranno elette con voto proporzionale;

il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente



la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il

primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

7 Visti i contenuti del punto 7, prima parte, del Protocollo d’intesa del 31

maggio 2013, Confindustria conferma che sarà fatto salvo quanto

previsto dal punto 4, Parte Prima, ultimo comma, dell’Accordo

Interconfederale del 20 dicembre 1993.

Titolarità ed efficacia della contrattazione


1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni

dell’Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo che

abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di

lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale

4

fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni

certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).

2. Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale,

le Federazioni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le

modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e

le relative attribuzioni con proprio regolamento.

In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa,

le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la

presentazione di piattaforme unitarie.

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di

piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la

negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da

organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di

rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.

3 I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle

Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della

rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione

certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le

cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto

– saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo,

come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.

4 Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre

l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici,

la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti

firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie e

le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a

non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.

5

5 I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui

sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento

finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti

e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi

stabiliti con la presente intesa.

6 Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i

principi qui concordati e si impegnano, altresì, affinché le rispettive

strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale

e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.

7 Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la

puntuale attuazione dei principi qui concordati, nonché a concordare

modalità di definizione di eventuali controversie sorte come

conseguenza della loro concreta applicazione.

CONFINDUSTRIA UGL

ROMA, 6 GIUGNO 2013


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