Con la presente intesa le parti intendono dare applicazione all’accordo del 28
giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, fissando i principi ai quali ispirare la
regolamentazione attuativa e le necessarie convenzioni con gli enti
interessati.
Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni
firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.
1 Come definito al punto 1 dell’accordo 28 giugno 2011, la certificazione
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini della
contrattazione collettiva di categoria, assume i dati associativi riferiti alle
deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e
lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni
sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.
2 Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS, tramite
un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens),
predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il
presente accordo. L’INPS, una volta elaborato il dato di
rappresentatività relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito
di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di
competenza, lo trasmetterà al CNEL.
3 Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori
nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno
2
esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione
Sindacale aderente alla Confederazione firmataria della presente
intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei
36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione.
Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di
rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe
certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.
4 I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle
RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei
Garanti di cui all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, o analogo
organismo , e trasmessi al CNEL. Il CNEL raccoglierà i dati relativi ai
voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati
relativi agli iscritti ricevuti dall’INPS, ne effettuerà la ponderazione al
fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione
sindacale aderente alla Confederazione firmataria della presente intesa
e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.
5 La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione
sindacale aderente alla Confederazione firmataria della presente intesa,
utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così
come definita nell’intesa del 28/6/2011 (ossia il 5%), sarà determinata
come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli
iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul
totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due
dati.
6 Fermo restando quanto già sopra definito in materia di RSU, nonché
quanto previsto dall’accordo del 28/6/2011, le parti convengono che:
3
viene confermato il principio stabilito nell’Accordo Interconfederale del
20 dicembre 1993, ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alla
Confederazione firmataria della presente intesa, o che comunque ad
essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU,
rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi
della legge n. 300/70;
le organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione firmataria della
presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui
siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire
RSA;
le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate
nei successivi sei mesi;
le RSU saranno elette con voto proporzionale;
il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente
la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il
primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
7 Visti i contenuti del punto 7, prima parte, del Protocollo d’intesa del 31
maggio 2013, Confindustria conferma che sarà fatto salvo quanto
previsto dal punto 4, Parte Prima, ultimo comma, dell’Accordo
Interconfederale del 20 dicembre 1993.
Titolarità ed efficacia della contrattazione
1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni
dell’Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo che
abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale
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fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni
certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).
2. Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale,
le Federazioni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le
modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e
le relative attribuzioni con proprio regolamento.
In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa,
le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la
presentazione di piattaforme unitarie.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di
piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la
negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da
organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di
rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.
3 I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle
Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della
rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione
certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le
cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto
– saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo,
come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.
4 Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre
l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici,
la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti
firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le Parti firmatarie e
le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a
non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.
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5 I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui
sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento
finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti
e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi
stabiliti con la presente intesa.
6 Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare i
principi qui concordati e si impegnano, altresì, affinché le rispettive
strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale
e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.
7 Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la
puntuale attuazione dei principi qui concordati, nonché a concordare
modalità di definizione di eventuali controversie sorte come
conseguenza della loro concreta applicazione.
CONFINDUSTRIA UGL
ROMA, 6 GIUGNO 2013
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